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Normativa vasche di contenimento

Tu la conosci ? Come si calcola la giusta capacità delle vasche di contenimento per essere sempre a norma ?
La legge è MOLTO chiara, bisogna sempre scegliere il maggiore fra:

  • Il VOLUME del contenitore più grande stoccato sulla vasca
  • Il 33 % del totale del liquido sopra stoccato

Il totale dei litri stoccati è di 1500 lt. quindi calcolando il 33% del totale si otterrà un valore di 495lt. Analizzando però i contenitori stoccati ci accorgiamo che uno ha la capacità di 1000 litri ! Essendo il contenitore più capiente del valore calcolato al 33%; la vasca di contenimento sottostante dovrà avere un volume di raccolta utile di 1000 litri !

In questo secondo esempio, il totale dei litri stoccati è 4800 : calcolando la percentuale di riferimento alla normativa (il 33 % ) il risultato ottenuto è 1584 litri ! Analizzando il contenitore più grande (una cisternetta da 1000 litri) questa volta si noterà una maggior volumetria data dal calcolo percentuale rispetto il contenitore, ci si dovrà attrezzare con un bacino di contenimento che abbia almeno 1584 litri di volume utile !

VASCHE DI RACCOLTA

Per proteggere le falde acquifere da sostanze inquinanti e pericolose è fondamentale l’utilizzo delle vasche di raccolta. La vasca di raccolta deve avere una capacità minima pari al più grande dei contenitori stoccati e non inferiore ad 1/3 del volume totale stoccato. Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume stoccato deve poter essere contenuto nella vasca di raccolta liquidi (100%). L’installazione delle vasche di raccolta deve avvenire su superfici piane in luoghi protetti dell’acqua piovana. Lo stoccaggio di sostanze ed il travaso delle stesse devono avvenire attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza delle singole sostanze.

D.P.R. N. 915 DEL 10.09.82 NOTE GENERALI
Per “Sostanza chimica pericolosa” si identifica una sostanza che può causare danni, all’ambiente o alle persone al momento del contatto o nel tempo. Seguendo la normativa, la classificazione avviene con l’apposizione di etichette sui contenitori delle sostanze. Le etichette riportano simbologie che segnalano la nocività dell’agente chimico relativo, oltre a sigle e parole che ne descrivono le caratteristiche del pericolo, mentre per la descrizione precisa si utilizzano le “frasi di rischio” che sono indicate con la lettera “R” seguita da uno o più numeri.
Tutti gli articoli sono conformi a leggi e disposizioni:

  • DM 31/07/1934 (in G.Uff. 28 sett. n.228)
  • D.L. N° 81del 09/04/2008 (ex D.L.626/94)
  • D.LT.05/02/1997 n.22
  • D.M. 392/96 art. 1-2 e all. “C”
  • D.P.R.915 del 10/09/1982 Delib. 27/07/84.
  • Legge 475 del 09/11/1978
  • ONU ADR.. RID.

TUTELA DELLE ACQUE
D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 – testo vigente.
Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258 recante “Disposizione correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128”. (Supplemento ordinario n.153/L alla G.U. 18 settembre 2000, n.218).

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Gli OLII ESAUSTI SEGUONO UNA DIFFERENTE NORMATIVA !